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Caratterizzazione di Terre e Rocce da Scavo

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Terre e rocce da scavo vengono prodotte durante le operazioni di sbancamento, fondazioni, trincee, lavori di consolidamento, trivellazioni, livellamenti di opere in terra e opere infrastrutturali. Rocce e terre da scavo non rientrano però nella categoria dei rifiuti inerti. 

Le analisi per la caratterizzazione di terre e rocce da scavo sono di supporto consulenziale prima, durante e successivamente all’espletamento delle attività su di un cantiere di scavo.

Alle terre e rocce da scavo possono essere applicati regimi normativi diversi in relazione alla natura, alla provenienza e destinazione dei materiali.

Le terre e rocce da scavo possono essere gestite in deroga alla normativa sui rifiuti se vengono riutilizzate nello stesso luogo di produzione (Art.185 c.1 lett. D. Lgs 152/2006), o nel caso in cui vengano gestite come sottoprodotti (DPR 120/2017).  Questi materiali possono quindi essere riutilizzati nell’ambito della medesima attività durante la quale sono stati generati o, ancora, nell’ambito di una diversa attività o in altri processi produttivi.

La caratterizzazione del materiale di scavo è necessaria per escludere qualsiasi possibilità di contaminazione con sostanze pericolose. Il DPR 120/2017 definisce le analisi nel caso di grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA: quantificazione di idrocarburi e metalli pesanti, contaminazioni riconducibili a fondi naturali e ad attività antropiche svolte nel sito o nelle sue vicinanze. L’analisi dell’eluato da test di cessione (art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998) viene effettuata nel caso in cui lo scavo interessi porzioni di materiale di riporto e dove necessario per garantire la tutela delle acque sotterranee.

Nel caso di opere sottoposte a VIA o AIA la norma prevede la presentazione di un Piano preliminare di utilizzo in sito che deve contenere: descrizione del sito di origine del materiale, piano di campionamento e analisi, elenco delle sostanze da ricercare

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Cosa devi sapere?

Chi intende riutilizzare le terre da scavo per destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi su/suolo, deve dimostrare con caratterizzazione analitica, che non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione.

La disciplina delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto contenuta nel DPR 13 giugno 2017 n. 120 “Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione  delle terre e rocce da scavo”  detta tra l’altro le condizioni che devono essere  rispettate affinchè le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotto.  

Amianto (FT-IR)
Arsenico
Benzene
Benzo(a)antracene
Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(g,h,i)perilene
Benzo(k)fluorantene
Cadmio
Cobalto
Crisene
Cromo esavalente
Cromo totale
Dibenzo(a,e)pirene
Dibenzo(a,h)antracene
Dibenzo(a,i)pirene
Dibenzo(a,l)pirene
Etilbenzene
Idrocarburi C>12
Indenopirene
Mercurio
Nichel
Piombo
Pirene
Rame
Scheletro
Sommatoria organici aromatici
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34)
Toluene
Umidità
Xilene
Zinco

Il campione NON PUO’ essere effettuato in autonomia, va eseguito da un tecnico esperto, affinché abbia valore legale. Il laboratorio infatti,  può garantire la qualità dell’analisi ma non può escludere vizi colposi o dolosi effettuati durante la fase di campionamento.

Le analisi che non hanno valore legale, non possono essere utilizzate ai fini del rilascio di certificati di idoneità. Se necessiti di un documento di valore legale chiedi informazioni a info@aracelaboratori.it.

I risultati analitici devono soddisfare i requisiti di qualità ambientale previsti ovvero  non presentino concentrazioni di inquinanti superori ai limiti previsti nella Tab. 1  All. 5 Titolo V parte IV D.Lgs 152/06 con riferimento alla specifica destinazione  d’uso del sito di produzione e del sito di destinazione (art. 10 c.1); possono invece  contenere calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro – PVC, vetroresina, miscele  cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

Se non vengono rispettati tali materiali devono essere smaltiti in discariche per inerti.

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